IL TRIBUNALE Riunito in Camera di Consiglio nella causa penale relativa agli imputati De Sanctis Antonio, Amicucci Giuliano e Viva Augusto, accusati dei reati di cui agli artt. 611, 339, 319 e 648 cod. pen., commessi in Sulmona ed Avezzano in periodo compreso tra il 1990 ed il 1993 ha emesso la seguente ordinanza. Rilevato che all'udienza del 26 febbraio 1998 il p.m. ha sollevato, con diverse argomentazioni, eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 513, comma primo, c.p.p., nella attuale formulazione; Letti gli atti del giudizio; Rilevato che all'atto dell'entrata in vigore dell'art. 513 c.p.p., come novellato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, il dibattimento era gia' in corso e non era stato ancora sentito l'imputato Amicucci Giuliano; che pertanto non trova applicazione nella specie la norma transitoria di cui all'art. 6, comma 2, della legge citata, pur trattandosi di dichiarazioni rese nella vigenza dell'art. 513 c.p.p., prima della citata riforma; Considerato che all'odierna udienza l'imputato Amicucci Giuliano e' assente; che pertanto il p.m. ha chiesto che si desse lettura delle dichiarazioni rese dall'Amicucci alla presenza del suo difensore al pubblico ministero in data 10 agosto 1993 e che i difensori dei coimputati Viva e De Sanctis non hanno prestato il loro consenso all'utilizzazione nei confronti dei loro assistiti delle suddette dichiarazioni; che le dichiarazioni rese dall'Amicucci sono assolutamente necessarie ai fini del decidere in quanto costituiscono il collante indispensabile per l'utilizzabilita' degli elementi di riscontro forniti dal pubblico ministero; che in particolare esclusa l'utilizzabilita' per il Viva ed il De Sanctis delle dichiarazioni dell'Amicucci, i documenti e gli accertamenti tecnici prodotti dal pubblico ministero, o inseriti nel fascicolo del dibattimento sarebbero privi di collegamento e quindi di ogni valenza ai fini della prova dei reati contestati; che in riferimento al contenuto dell'art. 513 c.p.p., attuale formulazione, sembra si possano rilevate diversi profili di illegittimita' costituzionale: 1. - Contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost. Invero l'art. 101, secondo comma, Cost., cosi' come interpretato dalla sentenza n. 88 del 12 maggio 1982 della Corte costituzionale, stabilisce che il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni e' sottoposto solo alla legge, principio da intendersi anche nel senso che il suo libero convincimento non puo' essere subordinato alla volonta' o all'interesse dei singoli. L'attuale formulazione della norma in esame, al contrario, nell'impedire l'utilizzabilita' delle dichiarazioni raccolte nel rispetto della normativa all'epoca vigente, subordina all'esclusiva valutazione dell'imputato o del coimputato la formazione del libero convincimento del giudice. Ne' puo' ragionevolmente ritenersi che la previgente formulazione dell'art. 513 c.p.p., comprimesse sostanzialmente il diritto di difesa posto che le dichiarazioni rese dal coimputato entravano nel giudizio con i limiti previsti dall'art. 192, comma 3; c.p.p. La norma novellata inoltre, subordinando al consenso delle parti la lettura dei verbali in questione, sembra evidenziare scarsa coerenza con lo stesso sistema processuale penale che prevede, nel rispetto del libero convincimento del giudice e del perseguimento della verita' sostanziale, la facolta' per il giudice, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., di integrare, con il solo limite dell'assoluta necessita' ai fini del decidere, l'attivita' probatoria delle parti. 2. - Contrasto con l'art. 111, primo comma, Cost. L'articolo in esame sembra altresi' in contrasto con l'art. 111, Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, da intendersi quale motivazione logica, coerente e uguale per tutti gli imputati, espressione del libero convincimento del giudice e possibilmente della verita' sostanziale, finalita' queste non raggiungibili se si consente il formarsi di diverse verita' processuali, spesso in contrasto tra loro. 3. - Contrasto con l'art. 3, Cost. Con riferimento a quest'ultimo parametro costituzionale, l'art. 513, comma 1, c.p.p., sembra viziato, per irragionevole disparita' di trattamento della utilizzabilita' delle dichiarazioni rese dal coimputato nei confronti di soggetti terzi ed aventi quindi sostanziale natura testimoniale, rispetto alla utilizzabilita' delle dichiarazioni rese dai testimoni irreperibili, deceduti, che si rifiutino i rispondere o che rendano dichiarazioni difformi da quelle in precedenza rese (art. 512 e 500, comma 4, c.p.p.). Ne' i dubbi di costituzionalita' appena esposti paiono fugati dall'allargamento delle ipotesi in cui e' consentito ricorrere all'incidente probatorio. Invero, premesso che nella vicenda in esame non pare applicabile la norma di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 267/1997 (poiche', alla data di entrata in vigore della stessa il dibattimento era gia' stato aperto), va comunque rilevato che nulla vieta ai coimputati di avvalersi della facolta' di non rispondere anche in tale sede, con effetti analoghi a quelli verificatisi nel presente processo. Le censure prospettate appaiono particolarmente significative nei casi, quale quello in esame, in cui non trovando applicazione alcuna norma transitoria, gli elementi di giudizio legittimamente raccolti nella vigenza di un diverso regime probatorio processuale, vengano totalmente vanificati da una sopravvenuta normativa, benche' detti elementi abbiano determinato l'esercizio dell'azione penale e l'emissione del decreto dispositivo del giudizio. Pertanto, tenute presenti le argomentazioni svolte ed il palese contrasto con i principi della conservazione degli atti processuali e della ricerca della verita' sostanziale, sanciti dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 241 del 3 giugno 1992, e n. 255 del 3 giugno 1992, si ritiene, sia sull'impulso del pubblico ministero che d'ufficio, di sollevare in quanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 1, e 514, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.